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Prorogata fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità

Published on 19 December 2020 • Emergenza

Il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n. 300), recante misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ulteriormente modificato l'art. 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto ''Cura Italia'', convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilendo che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza, è prorogata al 30 aprile 2021".
La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su supporto cartaceo che su quello elettronico (CIE).
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento.

La proroga riguarda la validità di:

  • ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati che consenta l’identificazione del titolare
  • la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del titolare

Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35 c. 2 DPR 445/2000) anche:

  • il passaporto
  • la patente di guida
  • la patente nautica
  • il libretto di pensione
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • il porto d’armi
  • le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato

Riferimenti normativi:

Decreto-Legge 17 marzo 2020, G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020 , convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, G.U. 29/04/2020, n. 110, S.O. n. 16.

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25 ) Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2020

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n. 300).

Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445